VOLUNTARY DISCLOSURE
La VOLUNTARY DISCLOSURE è una procedura straordinaria prevista dalla legge 186/2014 in virtù della quale è consentito al contribuente, mediante collaborazione volontaria, definire la propria posizione fiscale pregressa.
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Con la procedura internazionale il contribuente può far emergere spontaneamente beni mobili ed immobili detenuti all’estero in violazione del monitoraggio fiscale.
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Con la procedura nazionale il contribuente che per motivi oggettivi o soggettivi (perché non detiene beni all’estero o perché non soggetto al monitoraggio fiscale) non può aderire alla procedura internazionale, può definire violazioni degli obblighi dichiarativi.
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In entrambi i casi è previsto che il contribuente paghi tutte le imposte per le quali non sono decaduti i termini per l’accertamento e benefici di significative attenuazioni delle sanzioni amministrative (sia sostanziali che per violazione del quadro RW), nonché penali.
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La collaborazione volontaria, essendo informata ai principi di spontaneità, veridicità, completezza, è in linea con le indicazioni tracciate dall’OCSE per favorire la futura compliance tributaria dei soggetti cui è destinata.
DIFFERENZA CON SCUDO FISCALE
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SI PAGANO TUTTE LE IMPOSTE, RENDITE FINANZIARIE, INTERESSI
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SI DEVE PRESENTARE AUTODENUNCIA AGENZIA ENTRATE (NO ANONIMATO)
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DEVE ESSERE COMPLETA (NO SCUDI PARZIALI)
COSA SI PUO' REGOLARIZZARE CON LA VOLUNTARY DISCLOSURE
Tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona: conti correnti, polizze assicurative, trust, fondi comuni, depositi di metalli preziosi, immobili, partecipazioni, imbarcazioni, navi da diporto o altri beni mobili.
E' possibile anche regolarizzare gli attivi localizzati in Italia (c.d. voluntary interna). Tale procedura è cumulabile con quella relativa alla detenzione di capitali esteri.
LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Al fine di valutare l'opportunità di aderire alla Voluntary Disclosure è necessario analizzare la documentazione relativa al trasferimento o alla costituzione dei fondi esteri, dall'anno delle formazione della provvista estera nonchè la documentazione relativa all'evoluzione degli stessi (estratto conto annuale, atti relativi ad immobili, investimenti) così da riscostruire i proventi generati e definire il costo complessivo della procedura di collaborazione volontaria.
I BENEFICI E LA TUTELA PENALE
Aderendo alla procedura di collaborazione volontaria, il contribuente potrà definire ogni pendenza con il Fisco, avvalendosi di sanzioni amministrative ridotte e usufruendo dell'esclusione delle sanzioni penali per i reati tributari quali la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione infedele, l'omessa dichiarazione nonchè per i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio.
GLI ANNI ACCERTABILI DAL FISCO
Il contribuente che decide di aderire alla Voluntary Disclosure deve produrre tutti i documenti e fornire ogni informazione utile per la ricostruzione degli imponibili retroagendo sino al 2010 per le dichiarazioni ordinarie, al 2009 se c'è omessa dichiarazione e sino al 2004 in presenza di violazioni penali.
In caso di patrimoni detenuti in paesi Black List gli anni da regolarizzare sono raddoppiati risalendo rispettivamente sino al 2006 ed al 2004.