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TRUST - Approfondimenti

Lo Studio Legale Baldassarre si occupa di costituzione di Trust.

Il Trust – sistema di intestazione fiduciaria dei beni ha come scopo l’assoluta segregazione patrimoniale dei beni trasferiti, che vengono separati dall′asset patrimoniale del Settlor.

 

Definizione di Trust

Un trust si crea quando un soggetto (Disponente) trasferisce dei beni ad un altro soggetto (Trustee) che li deve amministrare e gestire a favore di altri soggetti (Beneficiari) a cui dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo, ovvero in funzione di un determinato scopo.

 

Riconoscimento in Italia del Trust
Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento: Legge 16 ottobre 1989, n. 364 entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

  • Riconosciuti dal nostro ordinamento gli effetti di un trust sottoposto ad una legge straniera

  • Per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico (art. 2 Convenzione).

 

La consulenza

Lo Studio affianca il Cliente in tutte le fasi di pianificazione e costituzione di un Trust, garantendo il godimento dei numerosi vantaggi offerti da questo importante istituto giuridico.

Qui di seguito vengono presentati alcuni approfondimenti sul Trust.

 

Quando un Trust

  • Per prevenire conflitti 

  • Prima dell'insorgere della crisi 

  • Quando gli altri istituti previsti dal nostro ordinamento non soddisfano le esigenze di tutela

  • Codice Civile Art. 2645 ter Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche

 

Nell'ambito familiare per: 

  • garantire l'adempimento delle obbligazioni di mantenimento di figli naturali riconosciuti e di conviventi non uniti in matrimonio

  • risolvere il problema dei rischi connessi al passaggio generazionale

  • proteggere il patrimonio del professionista dai rischi connessi alla responsabilità professionale

  • prevenire o risolvere il conflitto patrimoniale nella separazione e nel divorzio

  • proteggere soggetti deboli o diversamente abili

 

Nell'ambito dell'impresa per:

  • la gestione di partecipazioni societarie

  • la prestazione di garanzie per transazioni commerciali o finanziarie

  • la soluzione della crisi d'impresa

  • il passaggio generazionale

 

Perchè un Trust

  • Per realizzare una funzione "protettiva" attraverso la segregazione dei beni affidati al Trustee 

  • Per assicurare che i beni siano destinati allo scopo in vista del quale il trust è stato istituito

  • Perché si tratta di uno strumento duttile e agile che si adatta alle esigenze specifiche

  • I trust non consentono di disapplicare la legge italiana, ma nell'ambito dell'autonomia privata consentono di privilegiare un interesse rispetto ad un altro, riconoscendogli una più forte tutela 

  • L'atto dispositivo con cui si trasferiscono i beni al trustee soggiace alle norme sulla revocatoria, ordinaria e fallimentare, e a quelle di tutela dei legittimari

  • I trust selezionano interessi meritevoli di tutela e li proteggono meglio di quanto facciano o possano fare gli strumenti giuridici previsti dal nostro ordinamento 

  • Il nuovo art. 2645 ter Codice Civile risolve i problemi della trascrizione

 

Impignorabilità e insequestrabilità dei beni in Trust

Sussistendo determinati requisiti, i beni conferiti dal Settlor (disponente) in Trust non sono pignorabili né sequestrabili. Infatti, i beni conferiti nel Trust Fund non sono pignorabili né sequestrabili in quanto di proprietà del Trustee, che risulta essere un terzo soggetto rispetto al destinatario del pignoramento/sequestro. La titolarità del Trustee non è comunque piena: tali beni rimangono comunque separati dal patrimonio personale del Trustee.

 

Blindatura dell′asset patrimoniale

Tale caratteristica è dovuta al fatto che il Settlor (disponente) si separa nettamente dai propri beni (si spoglia della proprietà piena) assegnando la legittimazione a gestire i beni conferiti ad un soggetto terzo: il Trustee, che ha il potere-dovere di gestire ed amministrare i beni del Trust con diligenza e professionalità. Il Settlor non risulta più titolare dei beni conferiti in Trust.

 

Vantaggi Fiscali del Trust

I beni conferiti in Trust non appartengono più al Settlor e di conseguenza escono dal suo ambito patrimoniale/reddituale. Per di più gli strumenti di tutela che è possibile adottare sull′estero possono consentire legittimi risparmi d′imposta che – ricorrendo determinati presupposti legali ed organizzativi del Trust – possono essere estremamente performanti da punto di vista fiscale.

 

I doveri del Trustee

Sostanzialmente consistono nell’amministrare la trust property secondo le istruzioni impartite dal Settlor nel rispetto di:

  • criterio di diligenza (diligenza del prudent man);

  • rilevanza personale dell′incarico;

  • segregazione dei beni;

  • dovere di lealtà (c.d. duty of loyalty), ovvero operare sempre in modo da escludere la ricerca di ogni vantaggio personale e badando sempre in modo imparziale agli interessi dei beneficiari, qualora fossero più di uno).

 

Poteri del Trustee

Amministrare correttamente secondo le indicazioni contenute nell′atto istitutivo:

  • i c.d. mandatory powers (direttive vincolanti);

  • i c.d. permissive powers (discrezionalità nel raggiungimento dello scopo del Trust).

  • Il Deed of Trust e/o la legge applicabile al Trust determinano altresì i limiti imposti al Trustee.

  • capacità di agire in giudizio e di essere citato in giudizio;

  • capacità di comparire davanti a notaio o altra persona che rappresenti un′autorità pubblica.

 

Il Guardiano

  • Nominato dal Disponente

  • Sovente è il professionista di fiducia del Disponente

  • Funzione di supervisione o controllo dell'operato del Trustee

  • Poteri di esprimere pareri vincolanti per il Trustee

  • Poteri di revoca e nomina Trustee

  • Poteri di modificazione dei soggetti beneficiari

 

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